Diritto cosmetico: differenze e punti in comune tra la Svizzera e l'Unione Europea
La legislazione in materia di cosmetici dell'Unione europea e della Svizzera è nota per i suoi elevati standard di sicurezza, tracciabilità e trasparenza. Sebbene i due sistemi siano giuridicamente indipendenti, esistono numerose analogie tecniche. La Svizzera, che non è membro dell'Unione Europea, ha allineato gran parte delle sue norme al regolamento UE (CE) 1223/2009, pur mantenendo specifiche disposizioni nazionali. Questo articolo illustra le principali analogie, differenze e implicazioni per i marchi che desiderano commercializzare i propri prodotti sia nell'UE che in Svizzera.
Un quadro giuridico ampiamente armonizzato
Unione Europea
La legislazione si basa sul regolamento UE sui cosmetici (CE) n. 1223/2009, che disciplina la sicurezza, la composizione, l'etichettatura e l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici.
Svizzera
I requisiti svizzeri si basano sull'ordinanza del DFI sui prodotti cosmetici (VKos / OCos) e le disposizioni dell'UFV. L'OCos riprende la maggior parte delle norme UE, tra cui l'obbligo di redigere un dossier informativo sul prodotto, la valutazione della sicurezza, le buone pratiche di fabbricazione, le disposizioni relative agli ingredienti e l'etichettatura.
DIP / PIF: quasi identici dal punto di vista contenutistico, diversi dal punto di vista giuridico
Nell'UE il fascicolo informativo sul prodotto è prescritto dalla legge e comprende la descrizione del prodotto, i rapporti di prova, la valutazione della sicurezza, le prove a sostegno delle dichiarazioni pubblicitarie, la verifica dell'etichettatura e la presentazione delle buone pratiche di fabbricazione.
In Svizzera il contenuto del fascicolo è pressoché identico. Tuttavia, i valutatori della sicurezza devono possedere una qualifica riconosciuta dalle autorità svizzere. Inoltre, le autorità attribuiscono particolare importanza alla comprensibilità e alla coerenza del fascicolo.
Notifica dei prodotti: una differenza fondamentale
Unione Europea
Ogni prodotto cosmetico deve essere registrato sul portale CPNP prima di essere immesso sul mercato.
Svizzera
In Svizzera non esiste un portale di registrazione. Non è necessario registrarsi prima di entrare nel mercato.
Ciò porta a strategie diverse a seconda del mercato di destinazione.
Etichettatura: regole simili, requisiti linguistici più severi in Svizzera
Nell'UE l'etichettatura deve essere redatta in una lingua comprensibile nello Stato membro in questione.
In Svizzera l'etichettatura deve essere obbligatoriamente in francese e tedesco. A seconda della regione di vendita può essere richiesto anche l'italiano. Per i prodotti commercializzati esclusivamente in Svizzera, la persona responsabile deve avere sede in Svizzera.
Le informazioni obbligatorie, l'elenco INCI, le avvertenze e le indicazioni relative alla quantità e alla durata di conservazione sono sostanzialmente identiche.
Ingredienti: armonizzazione sostanziale, possibili deviazioni puntuali
La Svizzera riprende gli elenchi dell'UE relativi alle sostanze vietate, soggette a restrizioni e autorizzate nell'OCos. Tuttavia, si riserva il diritto di adeguare autonomamente determinate valutazioni. Ciò può comportare occasionalmente delle differenze tra i due sistemi.
Messaggi pubblicitari: requisiti rigorosi in entrambi i regolamenti
Sia l'UE che la Svizzera richiedono che le dichiarazioni pubblicitarie relative ai cosmetici siano veritiere, dimostrabili, comprensibili e non fuorvianti. Le autorità svizzere sono considerate particolarmente severe, soprattutto per quanto riguarda i prodotti naturali e le dichiarazioni dermatologiche.
Test richiesti: stessi standard scientifici
Entrambi i sistemi fanno riferimento a norme internazionali quali le linee guida dell'OCSE e metodi alternativi convalidati. I requisiti in materia di sicurezza, stabilità, tollerabilità cutanea ed efficacia sono equivalenti.
Conclusione
Le normative cosmetiche della Svizzera e dell'Unione Europea sono fortemente armonizzate. Tuttavia, esistono alcune differenze importanti: mancanza di notifica dei prodotti in Svizzera, requisiti linguistici specifici, riconoscimento dei valutatori della sicurezza, possibili divergenze negli elenchi delle sostanze e requisiti speciali per l'etichettatura. I marchi che desiderano operare in entrambi i mercati devono tenere attentamente conto di queste differenze per garantire un accesso al mercato agevole e sicuro.
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