Regolamentazione cosmetica: differenze e somiglianze tra la Svizzera e l’Unione Europea
La normativa cosmetica europea e quella svizzera sono riconosciute per il loro elevato livello di sicurezza, tracciabilità e trasparenza. Sebbene i due sistemi siano giuridicamente distinti, presentano numerose convergenze tecniche. La Svizzera, pur non appartenendo all’Unione Europea, ha scelto di armonizzare gran parte della propria legislazione con il Regolamento (CE) 1223/2009, mantenendo tuttavia alcune specificità nazionali. Questo articolo illustra i punti comuni, le differenze essenziali e le implicazioni per i marchi che desiderano commercializzare i loro prodotti sia in Europa sia in Svizzera.
Un quadro normativo ampiamente armonizzato
Unione Europea
La normativa europea si basa sul Regolamento (CE) 1223/2009, che disciplina sicurezza, composizione, etichettatura e immissione sul mercato dei prodotti cosmetici.
Svizzera
Il quadro normativo svizzero si fonda sull’Ordinanza dell’USAV sui cosmetici (OCos) e sulle esigenze dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. L’OCos riprende la maggior parte dei principi del regolamento europeo, tra cui l’obbligo del DIP, la valutazione della sicurezza, le buone pratiche di fabbricazione, le regole sugli ingredienti e le norme sull’etichettatura.
DIP / PIF: contenuti simili, quadro giuridico diverso
Nell’Unione Europea il DIP è obbligatorio e comprende la descrizione del prodotto, i rapporti dei test, la valutazione della sicurezza, le prove delle dichiarazioni, la conformità dell’etichettatura e la dimostrazione delle buone pratiche di fabbricazione.
In Svizzera, il contenuto del dossier è quasi identico, ma il valutatore deve disporre di una formazione riconosciuta dalle autorità svizzere. Le autorità svizzere attribuiscono inoltre grande importanza alla tracciabilità e alla coerenza del dossier.
Notifica dei prodotti: una differenza centrale
Unione Europea
Ogni prodotto deve essere notificato nel portale CPNP prima dell’immissione sul mercato.
Svizzera
Non esiste alcun portale di notifica. Nessuna registrazione preventiva è richiesta prima della commercializzazione.
Questa differenza implica strategie diverse per chi punta a entrambi i mercati.
Etichettatura: regole simili, requisiti linguistici più severi in Svizzera
Nell’UE l’etichettatura deve essere redatta in una lingua comprensibile nel paese di vendita.
In Svizzera, invece, deve essere disponibile obbligatoriamente in francese e tedesco; l’italiano può essere richiesto a seconda della regione. Per i prodotti venduti esclusivamente in Svizzera, la persona responsabile deve avere sede sul territorio svizzero.
Le menzioni obbligatorie, la lista INCI, gli avvertimenti e le indicazioni di quantità e durata sono sostanzialmente identiche.
Ingredienti: forte armonizzazione, possibili differenze puntuali
La Svizzera integra nelle sue liste OCos la maggior parte degli allegati europei relativi a sostanze vietate, limitate, conservanti, filtri UV e coloranti. Tuttavia, si riserva il diritto di modificare autonomamente determinati elenchi, creando talvolta differenze rispetto all’UE.
Dichiarazioni cosmetiche: standard rigorosi in entrambi i sistemi
L’UE e la Svizzera richiedono che le dichiarazioni cosmetiche siano veritiere, comprovabili, trasparenti e non fuorvianti. Le autorità svizzere sono particolarmente rigorose, soprattutto per i prodotti naturali e le rivendicazioni dermatologiche.
Test richiesti: stessi standard scientifici
Entrambi i sistemi si basano su norme internazionali, incluse le linee guida OCSE e metodi alternativi validati. Le esigenze relative a sicurezza, stabilità, tolleranza cutanea ed efficacia sono equivalenti.
Conclusione
La regolamentazione cosmetica svizzera ed europea è ampiamente armonizzata. Tuttavia, esistono alcuni elementi distintivi: assenza di notifica in Svizzera, requisiti linguistici specifici, riconoscimento del valutatore di sicurezza, possibili variazioni nelle liste degli ingredienti e alcune specificità dell’etichettatura. Le aziende che vogliono vendere in Svizzera e nell’UE devono conoscere queste differenze per garantire una commercializzazione sicura ed efficace.
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